Detrazioni d'imposta sul risparmio energetico
La finanziaria 2008 proroga le agevolazioni per interventi volti al risparmio energetico.
L'agevolazione consiste nella detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, parti di essi o unitā immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica nella Tabella 3 della L. 269/2006.
Inoltre l'agevolazione fiscale si estende ad altri interventi volti al risparmio energetico, come la fornitura e la messa in opera di materiale coibente, materiali ordinari, ulteriori strutture murarie compresa la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo e a seconda dell'intervento da eseguire possono variare gli importi massimi detraibili in rate annuali da un minimo di tre ad un massimo di dieci.
Condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione di imposta č che gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti su fabbricati esistenti.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento, come persone fisiche compresi artigiani e liberi professionisti, contribuenti che hanno redditi da impresa (persone fisiche, societā di persone e capitali), associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attivitā commerciale.
Tra le persone fisiche rientrano anche quelli che hanno un qualsiasi diritto reale sull'immobile, condomini per interventi sulle parti comuni, gli inquilini, chi ha l'immobile in comodato.
Possono godere dell'agevolazione del 55% anche i familiari che convivono con il possessore o detentore dell'immobile oggetto di intervento. (coniuge, parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
Le agevolazioni seguono l'immobile nel senso che le quote di detrazione residue non utilizzate, nel caso ad esempio di vendita dell'immobile, andranno a vantaggio del nuovo proprietario. Anche in caso di decesso dell'avente diritto l'agevolazione si trasmette per intero all'erede che manterrā la detenzione del bene.